Patto quota lite: quando è vietato? Quali sono le sue tariffe?

Derivante dal latino medievale “quota litis”, il patto quota lite è un accordo che viene stipulato tra un cliente e il suo avvocato. Oggi vietato dal codice deontologico, in realtà la giurisprudenza è molto controversa su questo tema. Oggetto dell’accordo è il compenso per la prestazione professionale svolta, sul quale ci si accorda che venga determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto: il compenso sarà tanto maggiore quanto migliore sarà l’esito.

Di cosa si tratta

Sebbene oggi si parli di divieto di patto quota lite, in realtà è la legge professionale stessa a prenderlo in considerazione, nella legge numero 247 del 2012 all’articolo 13. Qui si definisce la pattuizione dei compensi totalmente libera: è ammessa quella a tempo, quella forfetaria, quella per convenzione, quella per singole fasi, quella per l’intera attività o anche quella a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene. L’ultima fattispecie indica proprio il patto quota lite ma il comma 4 aggiunge: “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa“.

Questo significa che il patto quota lite non è vietato, ma bisogna stare molto attenti ai contenuti di questo patto. Infatti, è valido solo nel momento in cui il compenso sia stabilito a percentuale sul valore dell’affare o su quanto possa giovarne il destinatario. Al contrario, il patto è vietato se il compenso dell’avvocato è rappresentato in parte o in toto da una quota del bene che è oggetto della prestazione.

Il patto nel codice deontologico

Se nella teoria è tutto facile, nella pratica è molto difficile comprendere la distinzione tra i casi in cui il patto è ammesso e quelli in cui è vietato. Fondamentale è quindi che l’avvocato a cui ci si rivolge chiarisca le situazioni, in modo da rendere chiaro al proprio cliente ciò che si rischia. La violazione, infatti, comporta conseguenze che vanno dalla sanzione disciplinare fino alla sospensione dell’esercizio professionale da due a sei mesi.

A proposito del patto quota lite esiste anche un sito internet, www.pattoquotalite.it, dove viene spiegata ogni situazione nel particolare e tutti gli aggiornamenti relativi a questa fattispecie.

Sebbene quindi la giurisprudenza sia controversa in merito al patto quota lite, si può optare per il palmario. Questo consiste nel pagare il proprio avvocato con un compenso che sostituisce o integra l’onorario dello stesso, ovviamente se e solo se la questione va a favore del cliente. In parole povere, quindi, con il palmario il cliente dà all’avvocato un importo aggiuntivo in seguito al risultato positivo o al lavoro intenso svolto. Sia il palmario che il patto quota lite devono essere stipulati in forma scritta.