Articolo 17 dpr 633 72: dove si può trovare il testo? Cosa dice?

L’articolo 17 dpr 633 72 regola ciò che viene definito reverse charge, un meccanismo di funzionamento dell’IVA. Questo è stato pensato con l’obiettivo di far applicare l’imposta non al soggetto cedente o prestatore, quanto più al cessionario o al committente.

Cos’è il reverse charge

L’inversione contabile, chiamata in inglese reverse charge, permette di applicare l’IVA in modo che non vi sia alcuna possibilità di effettuare meccanismi fraudolenti. Il fornitore del bene o del servizio, quindi, non è tenuto ad addebitare l’IVA in fattura: questa viene addebitata al destinatario della cessione del bene o del servizio.

Nel caso in cui questo non la versi, allora cade nel reato di evasione fiscale. Il reverse charge ha proprio la finalità di evitare queste evasioni: di fatto è una deroga ai principi di esigibilità e di detrazione dell’IVA. Normalmente, infatti, si prevede che chi effettua una cessione di beni o di servizi la debba versare in prima persona: l’IVA è quindi a debito. Nel reverse charge, invece, il committente ha il diritto di esercitare la detrazione dell’IVA, diventando creditore dello stato.

Come funziona

Per effettuare il reverse charge, il prestatore del servizio o il cedente del bene non espone l’IVA in fattura. Sarà quindi il cessionario o il committente a doverla registrare sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse. L’IVA, essendo quindi annotata due volte una a debito e una a credito, non viene corrisposta materialmente e l’operazione è neutralizzata, a livello finanziario. Per poter applicare il reverse charge serve che entrambi i soggetti siano passivi IVA e che il committente/cessionario risieda nel territorio dello stato.

Reverse charge estero e interno

Il reverse charge si può applicare in due modi: estero o interno. Nel primo caso, l’inversione contabile viene applicata nelle operazioni con controparti UE o extra-UE. Nel secondo, invece, viene applicata in operazioni effettuate tra operatori economici nazionali.

Il reverse charge estero è l’applicazione perfetta di quei casi in cui l’operazione IVA è territorialmente rilevante in Italia ma viene effettuata da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi di imposta. Gli obblighi impositivi del soggetto non residente vengono quindi trasferiti al committente o al cessionario, che risiede in Italia.

Il reverse charge interno, invece, ha alcuni campi specifici di applicazione: la cessione d’oro da investimento e di oro industriale; la prestazione di servizi resi da subappaltatori nel settore dell’edilizia; la cessione di fabbricati; i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti, la cessione di cellulari e di console da gioco, tablet e PC nonché molti altri settori.