Crisi d’impresa: cosa comporta, organi di controllo e regolamentazioni

Molto presto entreranno in vigore le nuove regole relative alla crisi d’impresa: dal 15 febbraio 2021 (e non dal 15 agosto 2020 come era stato inizialmente previsto) tutte le imprese italiane, a prescindere dalla loro dimensione, dovranno dotarsi di sistemi di allerta per le segnalazioni agli OCRI. Vediamo le principali novità delle regolamentazioni: cosa comporta la crisi e quali sono gli organi di controllo.

Le nuove regolamentazioni sulla crisi d’impresa

Il decreto legislativo 14/2019 prevede l’istituzione degli OCRI, ovvero gli organismi di composizione della crisi e del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, adeguando le normative italiane alle regolamentazioni di altri paesi europei. Il principale scopo della riforma è quello di anticipare i segnali di crisi di un’impresa, prima che questa diventi irreversibile.

Cambiamenti in vista quindi per le procedure concorsuali: il fallimento viene sostituito dalla liquidazione giudiziale, il nuovo sistema di allerta dovrebbe consentire la diagnosi precoce delle difficoltà e garantire la continuità aziendale, le procedure diventano più semplici, rapide e meno costose, le procedure di gestione della crisi vengono armonizzate con le tutele per i dipendenti, si istituisce un albo dei soggetti con funzioni di controllo e gestione delle procedure concorsuali.

La nomina degli organi di controllo

Per poter individuare tempestivamente lo stato di crisi e poter adottare le giuste iniziative l’impresa si deve dotare di un sistema informativo per controllare i flussi di cassa, un budget e un piano di impresa che consentano di rilevare i segnali di difficoltà ed impostare una strategia per rimettere le cose a posto, intervenendo ai primi segnali di criticità. Il decreto inoltre prevede che venga nominato un organo di controllo o un revisore (per cooperative e società a responsabilità limitata) se negli ultimi due esercizi è stato superato almeno uno di questi tre limiti:

  • l’attivo dello stato patrimoniale è maggiore ai 2 milioni di euro;
  • i ricavi delle vendita superano i 2 milioni di euro;
  • i dipendenti occupati nel corso dell’anno sono più di dieci.

La procedura di allerta e la procedura di composizione della crisi

Molta importanza viene data alle procedure di allerta: se la sua azienda è in difficoltà l’imprenditore deve attivarsi per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti per il superamento della crisi d’impresa e recuperare la continuità aziendale. Quindi se l’imprenditore non riesce a ritrovare da solo (o avvalendosi di collaboratori esterni) l’equilibrio può far scattare la Procedura di Allerta, che serve per trovare un accordo con i creditori prima che si arrivi all’insolvenza.

L’allerta può essere interna (attivata dall’imprenditore, che in questo modo evita sanzioni, o dal colelgio sindacale e dal revisore) oppure esterna (attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o, oltre certi livelli, l’agente della riscossione).

La procedura di composizione della crisi viene guidata da un collegio composto da tre esperti nominati dall’OCRI; questi organismi sono costituiti presso ogni camera di commercio ed hanno il compito di ricevere le segnalazioni relative agli indizi di crisi d’impresa (comunicati dall’imprenditore stesso, dagli organi di controllo societario oppure dai creditori pubblici qualificati) ed in seguito gestire la situazione di crisi cercando di risolvere lo squilibrio finanziario in tempi ristretti (tra ii 90 i 180 giorni). In tutto la procedura di allerta può durare tra i tre e i sei mesi. In questo lasso di tempo si cerca di raggiungere un accordo con i creditori; se l’obiettivo non viene raggiunto l’OCRI invita l’imprenditore ad aprire una delle tradizionali procedure concorsuali.

La premialità per le segnalazioni tempestive delle crisi d’impresa

Per incentivare le aziende a rilevare tempestivamente le situazioni di crisi d’impresa è previsto un sistema di misure premiali per quegli imprenditori che presentano con tempestività l’istanza di composizione assistita della crisi con l’OCRI oppure una domanda di ammissione diretta ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o insolvenza. Tra i benefici (che sono cumulabili tra loro) ci sono: la riduzione degli interessi sui debiti fiscali alla misura legale, la riduzione delle sanzioni tributarie, la proroga del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo.

Anche in caso di bancarotta sono previste dei benefici penali se l’imprenditore si attiva tempestivamente nella segnalazione della crisi d’impresa (non si applicato le disposizioni sul reato di bancarotta alle operazioni compiute durante l’esecuzione di concordato preventivo o altri accordi di ristrutturazione dei debiti).