Condominio: è d’obbligo il conto corrente?

La vita condominiale ha tantissime peculiarità, alcune positive ed altre (secondo alcuni) un po’ meno, ma di sicuro non è priva di regole: tra queste ci sono anche quelle relative alla gestione delle somme ricevute o erogate dal condominio; proprio in merito a questo aspetto più di una persona ha il dubbio sul conto corrente del condominio: è obbligatorio?

Cosa dice il codice civile

Per avere una risposta precisa bisogna prendere il Codice Civile e trovare l’articolo 1129, che al comma 7 dice che l’amministratore ha l’obbligo di far passare le somme ricevute dai condomini o da terzi e quelle erogate per conto del condominio tramite un conto corrente postale o bancario specificamente intestato al condominio stesso. Quindi la risposta all’interrogativo posto nel titolo di questo articolo è: sì, per il condominio è previsto l’obbligo di un conto corrente.

Analizzando l’articolo che abbiamo appena citato è possibile capire che il conto deve essere aperto dall’amministratore: questa apertura (o voltura, se il conto è già esistente) è una dei primi adempimenti che l’amministratore deve rispettare al momento della nomina (a prescindere che questa sia facoltativa o obbligatoria). Da quel conto devono passare tutte le somme che vengono ricevute a qualsiasi titolo da parte dei condomini o di altre persone e tutte quelle erogate a qualsiasi titolo dal condominio (un paio di esempi tipici: il pagamento di una bolletta o dei lavori di ristrutturazione).

Perché è d’obbligo il conto corrente del condominio?

Oltre alla necessità di evitare confusioni tra i patrimoni dei vari enti gestiti dall’amministratore, alla base di questa norma ci sono delle esigenze di trasparenza: ogni condomino deve avere la possibilità di verificare la destinazione dei suoi versamenti (non può chiedere informazioni direttamente alla banca, ma potrà fare richiesta all’amministratore, che se la procurerà contattando la banca). Stranamente la norma non prevede l’obbligo per i condomini di fare i loro versamenti direttamente sul conto corrente del condominio, quindi possono effettuarli in contanti presso lo studio dell’amministratore.

L’apertura del conto è un compito che spetta all’amministratore e non ai condomini e l’obbligo c’è sempre, a prescindere dal numero dei condomini. Sono nulle le delibere che autorizzano una non apertura del conto corrente condominiale (le delibere di questo tipo possono essere impugnate da chiunque ne abbia interesse anche oltre il termine dei 30 giorni previsto per le cosiddette delibere annullabili); al massimo l’assemblea può dare un’indicazione sull’istituto presso il quale ritiene più conveniente aprire il conto corrente condominiale.