Concordato in bianco: in che cosa consiste e quando si può fare?

Il termine concordato in bianco non si sente molto spesso, ma quelle poche volte che capita di sentirlo riesce ad accendere la curiosità delle persone, soprattutto tra gli imprenditori. In realtà non sono molti quelli che sanno in che cosa consiste questo concordato in bianco: cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e vediamo quando si può ricorrere a questo strumento.

In che cosa consiste il concordato in bianco

Fino al 2012 il tribunale poteva concedere un periodo di 15 giorni per apportare modifiche ed integrazioni al piano e produrre nuovi documenti per permettere una rapida presentazione del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo. In questo modo l’imprenditore aveva la possibilità di presentare la domanda in tempi più brevi, in modo da far scattare gli effetti preclusivi alle azioni dei singoli creditori (come ad esempio le ipoteche giudiziali). In seguito le cose sono cambiate, visto che la legge 134/2012 ha introdotto l possibilità di presentare una domanda di concordato con riserva (detto anche concordato in bianco) con cui è possibile far scattare gli effetti protettivi del concordato fin dalla data di pubblicazione del ricorso, presentando una proposta, un piano e i documenti entro un termine successivo, che il giudice fissa tra i 60 e i 120 giorni (prorogabili di altri 60 giorni al massimo).

Come funziona il concordato con riserva

Purtroppo c’è stato un vero e proprio abuso del concordato in bianco: visto che il primo deposito della domanda e dei documenti è un atto puramente formale, molti imprenditori hanno fatto ricorso a questo meccanismo per poter di fatto allungare i tempi del fallimento. A causa di questo continuo utilizzo, anche a sproposito, il concordato con riserva veniva ormai visto come una sorta di trucchetto per ritardare la procedura e permettere a chi lo richiede di mettere al sicuro i suoi asset. Proprio per questo motivo il legislatore è intervenuto nuovamente, correggendo il tiro con la legge 98/2913, con la quale viene potenziato il potere di vaglio del tribunale al momento della presentazione della domanda di concordato:

  • alla domanda deve essere aggiunto l’elenco dei creditori con indicazione dei loro crediti;
  • il tribunale emette un decreto con cui fissa la data per la presentazione del piano e con cui può nominare un commissario giudiziale che ha il compito di occuparsi della vigilanza sulle azioni del debitore;
  • il debitore ha maggiori obblighi informativi.

Quando il debitore presenta il piano entro la scadenza fissata, il tribunale può dichiarare con un decreto non soggetto a reclamo se ammettere il soggetto alla procedura vera e propria oppure se la sua proposta viene ritenuta inammissibile. La scelta del tribunale si basa su un controllo che ha per oggetto la fattibilità giuridica del concordato; la decisione sulla fattibilità economica ricade sui creditori, che hanno diritto di voto: i chirografari possono votare sempre, i privilegiati possono votare solo se il piano proposto non prevede il loro rimborso integrale.